Pit Cittadinanzattiva Campania – Progetto Nemesi “Giustizia per le vittime” I e II sezione. Le Vittime della malasanità e le Vittime del lavoro.

  7 Dicembre 2022


SEZIONE I VITTIME DELLA MALASANITA’ e II  VITTIME DEL LAVORO

La scorsa settimana Cittadinanzattiva PIT Giustizia ha intrapreso attraverso una rubrica dedicata un percorso di informazione e tutela delle vittime di reato. La proposta informativa ha come obiettivo il miglioramento degli interventi in materia di sistema di assistenza e tutela delle vittime da parte di Cittadinanzattiva. In tal senso Il primo obiettivo che ci si pone è il perseguimento della corretta informazione al cittadino vittima di un fatto di reato, ad una informazione corretta sulla tutela dei propri interessi prima, durante e dopo il procedimento civile o penale.

I campi ed i settori analizzati nel nuovo percorso informativo dal PIT Giustizia di Cittadinanzattiva Campania riguardano:

SEZIONE 1) Le Vittime della malsanità o malpractice medica;

SEZIONE 2) le Vittime del Lavoro;

SEZIONE 3) le Vittime della strada;

SEZIONE  4) le Vittime dei reati online e del cyber bullismo;

Le altre tipologie di vittime collegate ai reati contro la persona, quali la violenza sulle donne e sui bambini e i cd reati da codice Rosso, sono trattate DAI NOSTRI LEGALI nell’ambito dei settori specifici del settore Giustizia per i diritti.

Oggi iniziamo con una breve introduzione informativa per i primi due settori quali le vittime della malasanità e le vittime del lavoro. Per ogni informazione ed assistenza gratuita da parte dei nostri legali e psicologi e per raccontarci la tua storia scrivici all’indirizzo mail vittimedireato@cittadinanzattivacampania.it

SEZ 1 IL REATO DA MALASANITA’

Per reato di malasanità si intende un comportamento, attivo o omissivo, negligente ed incurante del  medico e della struttura ospedaliera che provoca una lesione nei confronti del proprio paziente. Di tale negligenza i sanitari dovranno poi risponderne in sede giudiziale nel momento in cui il paziente richiederà un risarcimento del danno. La malasanità dunque, non è altro che l’insieme di avvenimenti e comportamenti medico ospedalieri che causano un danno al paziente. Il danno derivante dall’errore medico può dipendere dalla diretta e personale prestazione professionale del Sanitario, oppure dalla carente organizzazione della Struttura Ospedaliera. Nel primo caso può essere determinato da: negligenza, imprudenza, imperizia. Si ha negligenza quando si arreca un danno alla salute del paziente per l’effetto del mancato ricorso all’accortezza ed all’attenzione necessarie e normalmente richieste ad un Medico. Si ha imprudenza, invece, in assenza dell’adozione di ogni misura necessaria. Si ha imperizia, infine, quando è scarsa la competenza professionale del Sanitario. Esiste poi il caso in cui il danno derivi, dalla carente o inadeguata organizzazione della Struttura Ospedaliera, la quale evidentemente, non presenta tutti quegli  elementi atti a garantire la sicurezza al paziente. Quando un paziente si ritrova a dover fare i conti con una di tali circostanze, si imbatte in un caso di malasanità che può comportare l’evento morte oppure la produzione di lesioni personali.

SEZ 2 IL REATO IN OCCASIONE DI LAVORO

Il ministero del Lavoro individua, sul suo sito informativo online, l’ infortunio sul lavoro come ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l’infortunio sul lavoro sono:

  • la lesione;
  • la causa violenta;
  • l’occasione di lavoro;

Il concetto di “occasione di lavoro” richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi del rischio cui può conseguire l’infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro. È infortunio sul lavoro anche il così detto “infortunio in itinere”, cioè quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa. Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso. A questi tre requisiti quali la lesione, la causa violenta e l’occasione di lavoro richiamati dal Ministero del lavoro e tratti dalla normativa vigente, l’infortunio sul lavoro per divenire reato in occasione di lavoro ha bisogno anche della violazione di un qualsiasi normativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. Quando l’infortunio accade a causa, o anche a causa di una violazione di una qualsiasi norma in materia di codice di sicurezza sul lavoro si ha un reato e il lavoratore diviene vittima di reato se quella violazione non è dipesa esclusivamente da una sua responsabilità. In altre parole se il lavoratore non è messo in grado di lavorare in sicurezza sul posto di lavoro e accade un infortunio al lavoratore stesso in conseguenza di quella carenza di presidi di sicurezza, la responsabilità è del datore di lavoro nei confronti del quale si potrà poi eventualmente chiedere un risarcimento.

Nel prossimo articolo analizzeremo i reati in materia di sicurezza stradale, le Cd “ VITTIME DELLA STRADA, ed i reati commessi attraverso la rete le cd “ VITTIME DI INTERNET”.

Infatti per tutti i casi di malasanità o di reato in materia di lavoro, in materia di sicurezza stradale o ancora in caso di reati commessi attraverso internet, Cittadinazattiva Campania mette a disposizione per una prima consulenza gratuita i suoi avvocati, consulenti specializzati nelle singole materie oltre a psicologi e consuelors.

IL PIT Giustizia infatti permette a chi si rivolge a Cittadinanzattiva di poter ricevere una assistenza continuativa professionale accedendo all’istituto del patrocinio gratuito o del patto per la tutela con Cittadinanzattiva, non dovendo corrispondere alcun pagamento ai legali, agli esperti ed ai consulenti se non in caso di esito positivo del procedimento e dell’eventuale risarcimento del danno.

Per ogni ulteriore informazione scrivere a vittimedireato@cittadinanzattivacampania.it